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Articolo premissivo n. 01.2601 al ddl S.2081 in riferimento all'articolo 1.
  • status: Ritirato

testo emendamento del 28/01/16

sharingList();All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Società economiche volte alla gestione domestica)

        1. Nel presente capo sono trattate società economiche volte alla gestione domestica, non assimilabili alla famiglia o al matrimonio».

        Conseguentemente, dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Misure volte a garantire l'intangibilità della società naturale fondata sul matrimonio nel rispetto del principio costituzionale di cui all'articolo 29)

        1. Ai sensi degli articoli 29 e 31 della Costituzione, il riconoscimento della famiglia deve intendersi unicamente indirizzato verso l'unione tra due soggetti legati da vincolo matrimoniale.

        2. Alla famiglia, intesa ai sensi del comma 1, sono indirizzate, in via esclusiva, le agevolazioni e le provvidenze di natura economica e sociale previste dalle disposizioni vigenti che comportano oneri a carico della finanza pubblica.

        3. Ai sensi della presente legge è vietato qualsiasi atto volto ad alterare la stessa struttura della famiglia, comprimere i diritti dei genitori all'educazione dei propri figli, ignorare l'interesse superiore dei minori a vivere, crescere e svilupparsi all'interno della famiglia e a esprimere con atti pubblici la promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizazione precoce dei bambini.

        4. I funzionari e i dipendenti pubblici che nell'esercizio delle loro funzioni contravvengono alle disposizioni del presente articolo sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10000 euro.

        5. Ai sensi della presente legge è fatto divieto di utilizzare su qualsiasi documento ufficiale definizioni surrettizie rispetto a quelle di madre e padre per indicare i genitori.

        6. I funzionari e i dipendenti pubblici che nell'esercizio delle loro funzioni contravvengono alle disposizioni di cui al comma 1 sono punti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10000 euro.

        7. Il docente non è tenuto a prendere parte a progetti educativi volti alla promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini, qualora sollevi obiezione di coscienza, previa dichiarazione resa al dirigente scolastico.

        8. La dichiarazione di cui al comma 1 può essere resa o revocata, con le stesse modalità, in qualsiasi momento e comporta, con effetto immediato, l'esonero dal compimento delle predette attività educative sia curricolari che extracurricolari».