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Proposta di modifica n. 3.7 al ddl S.662 in riferimento all'articolo 3.
  • status: Inammissibile

testo emendamento del 30/05/13

INAMMISSIBILE

Sostituire il comma 5 con il seguente:

        «5. All'erogazione delle somme, nei limiti delle assegnazioni di cui al presente articolo, da accreditare sui conti intestati alla sanità di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, si provvede, entro novanta giorni dall'approvazione dei decreti di cui ai commi 2 e 3, anche in tranche successive, sulla base:

            a) della presentazione di un piano di pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili, cumulati alla data del 31 dicembre 2012 e comprensivi di interessi nella misura prevista dai contratti, dagli accordi di fornitura, ovvero dagli accordi transattivi, intervenuti fra le parti, ovvero, in mancanza dei predetti accordi, dalla legislazione vigente. Nei limiti delle risorse assegnate ai sensi dei commi 2 e 3 e in via residuale rispetto ai debiti di cui al primo periodo della presente lettera, il piano dei pagamenti può comprendere debiti certi, sorti entro il 31 dicembre 2012, intendendosi per sorti i debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine;

            b) della sottoscrizione di apposito contratto tra il Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento del Tesoro e la regione interessata, nel quale sono definite le modalità di erogazione e di restituzione delle somme; comprensive di interessi e in un periodo non superiore a 30 anni, prevedendo altresì, qualora la regione non adempia nei termini ivi stabiliti al versamento delle rate di ammortamento dovute, sia le modalità di recupero delle medesime somme da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, sia l'applicazione di interessi moratori per i casi in cui l'importo annuale della rata, comprensivo degli interessi, non possa essere recuperato integralmente dalle contabilità speciali aperte presso la tesoreria attraverso il divieto per la Regione di assumere impegni per spese rimodulabili e il trasferimento all'entrata del bilancio dello Stato delle corrispondenti risorse. Il tasso di interesse a carico della Regione è pari al rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro a 5 anni in corso di emissione.».