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Proposta di modifica n. 5.8 al ddl C.1670 in riferimento all'articolo 5.
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testo emendamento del 23/10/13

  Sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. Il Ministro degli affari esteri identifica, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, le misure volte ad agevolare l'intervento di organizzazioni non governative che intendano operare per i fini umanitari nei Paesi di cui al comma 1, coinvolgendo in via prioritaria quelle già operanti in loco di comprovata affidabilità e operatività.