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Articolo aggiuntivo n. 1.020 al ddl C.3119 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 02/02/16

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifiche alla legge 24 aprile 1998, n. 128, e alla legge 8 aprile 2010, n. 61, per garantire la parità tra i sessi nei consigli di amministrazione dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protetta, delle indicazioni geografiche protette e delle attestazioni di specificità).

  1. All'articolo 53, della legge 24 aprile 1998, n. 128 e successive modificazioni, dopo il comma 17, è inserito il seguente:
  «17-bis. Lo statuto dei predetti consorzi prevede ad ogni modo, che il riparto degli amministratori da eleggere sia effettuato in base a un criterio che assicuri l'equilibrio tra i generi. Il genere meno rappresentato deve ottenere almeno un terzo degli amministratori eletti. Tale criterio di riparto si applica per tre mandati consecutivi. Qualora la composizione del consiglio di amministrazione risultante dall'elezione non rispetti il criterio di riparto previsto dal presente comma, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali diffida il consorzio interessato affinché si adegui a tale criterio entro il termine massimo d quattro mesi dalla diffida. In caso di inottemperanza alla diffida, il predetto Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali fissa un nuovo termine di tre mesi ad adempiere. In caso di ulteriore inottemperanza rispetto a tale nuova diffida, i componenti eletti decadono dalla carica. Lo statuto dei consorzi provvede a disciplinare le modalità di formazione delle liste ed i casi di sostituzione in corso di mandato al fine di garantire il rispetto del criterio di riparto previsto dal presente comma.

  2. All'articolo 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, nel comma 3, dopo la lettera b), è inserita la seguente:
   «b-bis) Lo statuto preveda, inoltre, che il riparto degli amministratori da eleggere sia effettuato in base a un criterio che assicuri l'equilibrio tra i generi. Il genere meno rappresentato deve ottenere almeno un terzo degli amministratori eletti. Tale criterio di riparto si applica per tre mandati consecutivi. Qualora la composizione del consiglio di amministrazione risultante dall'elezione non rispetti il criterio di riparto previsto dai precedenti periodi, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali diffida il consorzio interessato affinché si adegui a tale criterio entro il termine massimo di quattro mesi dalla diffida. In caso di inottemperanza alla diffida, il predetto Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali fissa un nuovo termine di tre mesi ad adempiere. In caso di ulteriore inottemperanza rispetto a tale nuova diffida, i componenti eletti decadono dalla carica. Lo statuto provvede a disciplinare le modalità di formazione delle liste ed i casi di sostituzione in corso di mandato al fine di garantire il rispetto del criterio di riparto previsto dalla presente lettera;».

  3. I consorzi previsti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 provvedono ad adeguarsi alle medesime disposizioni entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del presente articolo.