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Proposta di modifica n. 29.6 al ddl C.3119 in riferimento all'articolo 29.
  • status: Approvato

testo emendamento del 02/02/16

  Al comma 1, lettera a), capoverso articolo 10, comma 1, sostituire la lettera m), con la seguente: m) navigare con un dispositivo di localizzazione satellitare, manomesso, alterato, modificato, nonché interrompere volontariamente il segnale, ovvero navigare secondo modalità difformi da quelle espressamente disposte dalle normative europee e nazionali.

  Conseguentemente:
   a) al medesimo capoverso articolo 10:
    1) al, comma 1, dopo la lettera z), aggiungere la seguente: z-bis) violare gli obblighi previsti dalle pertinenti normative europea e nazionale vigenti in materia di obbligo di sbarco;
    2) sostituire il comma 6, con il seguente: 6. I divieti di cui ai commi 1, lettere b), c), d), g) e h), 2, 3 e 4 non riguardano la pesca scientifica, nonché le altre attività espressamente autorizzate ai sensi delle vigenti normative europea e nazionale. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 6, comma 3, del presente decreto, resta vietata qualsiasi forma di commercializzazione per i prodotti di tale tipo di pesca ed è consentito detenere e trasportare le specie pescate per soli fini scientifici;
   b) al capoverso articolo 11:
    1) dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-bis. A decorrere dal 1 gennaio 2017, salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola il divieto di cui all'articolo 10, comma 1, lettera z-bis) è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 12.000 euro;
    2) sostituire il comma 4, con il seguente: 4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 10, commi 2, lettere a) e b), 3, 4 e 6, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 1.000 euro e 75.000 euro, ovvero compresa tra 2.000 euro e 150.000 euro se le specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione sono il tonno rosso (Thunnus thynnus) o il pesce spada (Xiphias gladius), e alla sospensione dell'esercizio commerciale da cinque a dieci giorni, da applicare secondo i criteri di seguito stabiliti:
     a) fino a 5 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 1.000 euro e 3.000 euro. I predetti importi sono raddoppiati nel caso in cui le specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione sono il tonno rosso (Thunnus thynnus) o il pesce spada (Xiphias gladius);
     b) oltre 5 kg e fino a 50 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 2.500 euro e 15.000 euro e sospensione dell'esercizio commerciale per cinque giorni lavorativi. I predetti importi sono raddoppiati nel caso in cui le specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione sono il tonno rosso (Thunnus thynnus) o il pesce spada (Xiphias gladius);
     c) oltre 50 kg e fino a 150 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 6.000 euro e 36.000 euro e sospensione dell'esercizio commerciale per otto giorni lavorativi. I predetti importi sono raddoppiati nel caso in cui le specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione sono il tonno rosso (Thunnus thynnus) o il pesce spada (Xiphias gladius);
     d) oltre 150 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 12.500 euro e 75.000 euro e sospensione dell'esercizio commerciale per dieci giorni lavorativi. I predetti importi sono raddoppiati nel caso in cui le specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione sono il tonno rosso (Thunnus thynnus) o il pesce spada (Xiphias gladius).

   c) al comma 1, lettera b), capoverso 14, sostituire il comma 2 con il seguente: 2. Costituiscono infrazioni gravi le contravvenzioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a) e e), e gli illeciti amministrativi di cui all'articolo 10, commi 1, lettere a), b), d), g), h), n), o), p), q), r), s), t) e z-bis), 2, lettere a) e b) e 4.
   d) all'allegato I:
    1) sostituire il punto 5 con il seguente:

N. 5 Detenzione, sbarco e trasbordo di esemplari di specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, in violazione della normativa in vigore.
Trasporto, commercializzazione e somministrazione di esemplari di specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, in violazione della normativa in vigore.
Trasporto, commercializzazione e somministrazione per consumo umano diretto di esemplari di specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, soggette all'obbligo di sbarco.
(Articolo 10, comma 2, lettere a) e b) e comma 4 del presente decreto, in combinato disposto con l'articolo 56, paragrafo 1 e articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009 come modificato dal regolamento (UE) 2015/812 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015, con l'articolo 42, paragrafo 1, lettera a), e con l'articolo 3, paragrafo 1, lettera i), del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008).
Punti assegnati

5


    2) dopo il punto 14, aggiungere il seguente:
N. 15Violazione degli obblighi previsti dalle pertinenti normative europea e nazionale vigenti in materia di obbligo di sbarco.
(Articolo 10, comma 1 lettera z-bis) del presente decreto, in combinato disposto con articolo 90, paragrafo 1, lettera c) e articolo 92, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009 come modificato dal regolamento (UE) 2015/812 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015.
Punti assegnati
3*

* si applica a decorrere dal 1o gennaio 2017, ai sensi di quanto previsto all'articolo 11 del regolamento (UE) 2015/812 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015.

nuova formulazione del 10/02/16

  Al comma 1, lettera a), capoverso articolo 10, comma 1, sostituire la lettera m) con la seguente:
   m) navigare con un dispositivo di localizzazione satellitare, manomesso, alterato, modificato, nonché interrompere volontariamente il segnale, ovvero navigare, in aree marine protette soggette a misure di restrizione dell'attività di pesca, con rotte o velocità difformi da quelle espressamente disposte dalle normative europee e nazionali, accertate con i previsti dispositivi di localizzazione satellitare.

  Conseguentemente:
   a) al medesimo capoverso articolo 10:
    1) al comma 1, dopo la lettera z), aggiungere la seguente:
   z-bis) violare gli obblighi previsti dalle pertinenti normative europea e nazionale vigenti in materia di obbligo di sbarco;
    2) sostituire il comma 6 con il seguente:
  6. I divieti di cui ai commi 1, lettere b), c), d), g) e h), 2, 3 e 4 non riguardano la pesca scientifica, nonché le altre attività espressamente autorizzate ai sensi delle vigenti normative europea e nazionale. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 6, comma 3, del presente decreto, resta vietata qualsiasi forma di commercializzazione per i prodotti di tale tipo di pesca ed è consentito detenere e trasportare le specie pescate per soli fini scientifici.;
   b) al capoverso articolo 11:
    1) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. A decorrere dal 1 gennaio 2017, salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola il divieto di cui all'articolo 10, comma 1, lettera z-bis) è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 12.000 euro.
    2) sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 10, commi 2, lettere a) e b), 3, 4 e 6, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 1.000 euro e 75.000 euro, ovvero compresa tra 2.000 euro e 150.000 euro se le specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione sono il tonno rosso (Thunnus thynnus) o il pesce spada (Xiphias gladius), e alla sospensione dell'esercizio commerciale da cinque a dieci giorni, da applicare secondo i criteri di seguito stabiliti:
   a) fino a 5 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 1.000 euro e 3.000 euro. I predetti importi sono raddoppiati nel caso in cui le specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione sono il tonno rosso (Thunnus thynnus) o il pesce spada (Xiphias gladius);
   b) oltre 5 kg e fino a 50 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 2.500 euro e 15.000 euro e sospensione dell'esercizio commerciale per cinque giorni lavorativi. I predetti importi sono raddoppiati nel caso in cui le specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione sono il tonno rosso (Thunnus thynnus) o il pesce spada (Xiphias gladius);
   c) oltre 50 kg e fino a 150 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 6.000 euro e 36.000 euro e sospensione dell'esercizio commerciale per otto giorni lavorativi. I predetti importi sono raddoppiati nel caso in cui le specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione sono il tonno rosso (Thunnus thynnus) o il pesce spada (Xiphias gladius);
   d) oltre 150 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 12.500 euro e 75.000 euro e sospensione dell'esercizio commerciale per dieci giorni lavorativi. I predetti importi sono raddoppiati nel caso in cui le specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione sono il tonno rosso (Thunnus thynnus) o il pesce spada (Xiphias gladius).
   c) al comma 1, lettera b), capoverso 14, sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Costituiscono infrazioni gravi le contravvenzioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a) e e), e gli illeciti amministrativi di cui all'articolo 10, commi 1, lettere a), b), d), g), h), n), o), p), q), r), s), t) e z-bis), 2, lettere a) e b) e 4.;

   d) all'allegato I:
    1) sostituire il punto 5 con il seguente:

N. 5 Detenzione, sbarco e trasbordo di esemplari di specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, in violazione della normativa in vigore.
Trasporto, commercializzazione e somministrazione di esemplari di specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, in violazione della normativa in vigore.
Trasporto, commercializzazione e somministrazione per consumo umano diretto di esemplari di specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, soggette all'obbligo di sbarco.
(Articolo 10, comma 2, lettere a) e b) e comma 4 del presente decreto, in combinato disposto con l'articolo 56, paragrafo 1 e articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009 come modificato dal regolamento (UE) 2015/812 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015, con l'articolo 42, paragrafo 1, lettera a), e con l'articolo 3, paragrafo 1, lettera i), del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008).
Punti
assegnati
5

    2) dopo il punto 14, aggiungere il seguente:

N. 15 Violazione degli obblighi previsti dalle pertinenti normative europea e nazionale vigenti in materia di obbligo di sbarco.
(Articolo 10, comma 1 lettera z bis) del presente decreto, in combinato disposto con articolo 90, paragrafo 1, lettera c) e articolo 92, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009 come modificato dal regolamento (UE) 2015/812 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015.
Punti
assegnati
3*

* si applica a decorrere dal 1o gennaio 2017, ai sensi di quanto previsto all'articolo 11 del regolamento (UE) 2015/812 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015.