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Articolo aggiuntivo n. 29.018 al ddl C.3119 in riferimento all'articolo 29.

testo emendamento del 02/02/16

  Dopo il Capo III aggiungere il seguente:

Capo IV.

Art. 29-bis.
(IVA sulla pappa reale).

  1. La pappa reale o gelatina reale, definita ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 24 dicembre 2014, n. 313 quale prodotto agricolo, è assoggetta all'aliquota IVA del 10 per cento. L'attuazione delle disposizioni di cui al precedente periodo non può comportare minori entrate superiori a 500.000 euro.
  2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 500.000 euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.