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Proposta di modifica n. 2.13 al ddl S.1638 in riferimento all'articolo 2.
  • presentato il 02/02/2016 in VIII Lavori pubblici, comunicazioni del Senato da Marco FILIPPI (PD)

testo emendamento del 02/02/16

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Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

            «c-bis) la definizione, nella classificazione dei veicoli, senza oneri a carico dello Stato e attraverso un'idonea tariffa per i proprietari:

                1) delle motoslitte, disciplinandone le caratteristiche costruttive e funzionali, nonché la circolazione con un apposito contrassegno identificativo, documenti di circolazione e di guida e l'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi;

                2) delle biciclette e dei veicoli a pedali adibiti al trasporto a pagamento, pubblico o privato, di persone, individuando criteri e modalità d'identificazione delle biciclette stesse nel sistema informativo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale, nonché la circolazione delle stesse con un apposito contrassegno identificativo e l'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi».