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Articolo aggiuntivo n. 16.0.3 al ddl S.2085 in riferimento all'articolo 16.
  • status: Inammissibile (Dichiarato inammissibile)

testo emendamento del 03/02/16

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Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Liberalizzazione della scelta di versamento
contributivo per i professionisti)

        1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ferma rimanendo l'obbligatoria iscrizione ad una forma di previdenza complementare, i soggetti iscritti in appositi albi professionali e che svolgono la libera professione con continuità ed esclusività, hanno facoltà di scegliere l'ente previdenziale cui devolvere i propri contributi ai fini della percezione della relativa pensione.

        2. Entro il termine di 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge saranno previste, tramite Regolamento di attuazione, modalità e tempistiche, con appositi moduli, per la richiesta di iscrizione all'ente previdenziale per il versamento ed il pagamento dei relativi contributi.

        3. Tramite il Regolamento di attuazione verrà, altresì, stabilito dai relativi ordini di appartenenza il procedimento sanzionatorio, con la previsione di consequenziali sanzioni in caso di mancata iscrizione e mancato versamento dei contributi previdenziali. Sono in ogni caso vietate forme di contribuzione forfettarie non commisurate al reddito effettivamente prodotto.

        4. Le sanzioni sono irrogate dagli ordini di appartenenza a seguito di procedimento disciplinare fino alla cancellazione dall'Albo professionale di appartenenza nei casi più gravi di mancata iscrizione o di mancato versamento dei contributi per un periodo di 3 anni, salvo, in quest'ultima ipotesi, comprovati gravi motivi che abbiano reso inesigibile la prestazione contributiva.

        5. Ai professionisti iscritti ad albi si applica normativa contenuta nelle disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 5 marzo 1990, n. 45. Ad essi, anche ove non abbiano maturato diritto ad un trattamento pensionistico in alcuna delle gestioni nelle quali sono, o sono stati, iscritti, in alternativa alla ricongiunzione, spetta il diritto di avvalersi dei periodi assicurativi pregressi.

        6. Le disposizioni contenute nel presente articolo, non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».