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Articolo aggiuntivo n. 16.0.5 al ddl S.2085 in riferimento all'articolo 16.

testo emendamento del 03/02/16

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Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Fondi integrativi del Servizio Sanitario nazionale)

        Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, all'articolo 9, dopo il comma 7 è inserito il seguente:

        ''7-bis. Decorso un anno dalla data di partecipazione ad un fondo integrativo del Servizio Sanitario nazionale istituito a norma del presente decreto legislativo, gli iscritti hanno la facoltà di aderire liberamente ad un altro fondo istituito a norma di cui al comma 3. Quest'ultimo dovrà garantire prestazioni sanitarie sostanzialmente equivalenti a quelle previste dal fondo di provenienza sulla base del relativo nomenclatore. Sono comunque inefficaci clausole che all'atto dell'adesione ad un fondo o nel caso di un successivo passaggio ad altro fondo prevedano l'applicazione di ulteriori voci di costo, comunque denominate, che possono costituire ostacolo alla portabilità. A tal fine i fondi già istituiti devono adeguare i loro statuti e regolamenti entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.''».