presentato il 03/02/2016 in X Industria, commercio, turismo del Senato da Johann Karl BERGER (Aut(SVP-UV-PATT-UPT)-PSI) e altri 3 cofirmatari ... [ apri ]
testo emendamento del 03/02/16
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 16-bis.
(Fondi integrativi del Servizio Sanitario nazionale)
Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, all'articolo 9, dopo il comma 7 è inserito il seguente:
''7-bis. Decorso un anno dalla data di partecipazione ad un fondo integrativo del Servizio Sanitario nazionale istituito a norma del presente decreto legislativo, gli iscritti hanno la facoltà di aderire liberamente ad un altro fondo istituito a norma di cui al comma 3. Quest'ultimo dovrà garantire prestazioni sanitarie sostanzialmente equivalenti a quelle previste dal fondo di provenienza sulla base del relativo nomenclatore. Sono comunque inefficaci clausole che all'atto dell'adesione ad un fondo o nel caso di un successivo passaggio ad altro fondo prevedano l'applicazione di ulteriori voci di costo, comunque denominate, che possono costituire ostacolo alla portabilità. A tal fine i fondi già istituiti devono adeguare i loro statuti e regolamenti entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.''».