Proposta di modifica n. 5.6018 al ddl S.2081 in riferimento all'articolo 5.
  • status: Precluso

testo emendamento del 04/02/16

sharingList();Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 5. - (Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184) - 1. Dopo l'articolo 5 della legge 4 maggio 1983, n. 184 e successive modifiche e integrazioni, è inserito il seguente:

"Art. 5-bis.

(Dell'affidamento in casi particolari)

        1. In deroga alle disposizioni di cui agli articoli da 2 a 5 della presente legge, può essere disposto l'affidamento personale del minore alla parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso quando lo stesso è figlio, anche adottivo, dell'altra parte dell'unione civile e il genitore biologico estraneo all'unione civile sia sconosciuto, deceduto o decaduto dalla responsabilità genitoriale. Il giudice tutelare del luogo ove si trova il minore rende esecutivo il provvedimento con decreto.

        2. Per l'affidamento personale di cui al comma 1 è necessario l'assenso del genitore che è parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, il consenso dell'altra parte dell'unione civile e il consenso del minore che abbia compiuto il quattordicesimo anno di età. Se il minore ha compiuto dodici anni deve essere personalmente sentito; se ha una età inferiore, deve essere sentito in considerazione della sua capacità di discernimento.

        3. Il genitore affidatario esercita tutti i poteri connessi con la responsabilità genitoriale. In caso di pericolo imminente il genitore affidatario è legittimato a compiere tutti gli atti giuridici necessari per il bene del minore, informandone immediatamente il genitore biologico o adottivo. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 316 del codice civile.

        4. L'affidamento personale è disposto fino al compimento della maggiore età dell'affidato. Nel caso in cui la sua prosecuzione rechi pregiudizio al minore, esso cessa anticipatamente con provvedimento della stessa autorità che l'ha disposto, valutato l'interesse del minore.

        5. Lo scioglimento dell'unione civile tra persone dello stesso sesso durante il regime di affidamento personale non può essere causa di anticipata cessazione dello stesso affidamento. Con la pronunzia di scioglimento dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, il giudice stabilisce la misura e il modo con cui il genitore affidatario deve contribuire al mantenimento, all'istruzione e all'educazione dell'affidato, nonché le modalità di esercizio dei suoi diritti nel rapporto con esso.

        6. Con il provvedimento di affidamento personale, previa acquisizione del consenso da parte del genitore biologico o adottivo, il genitore affidatario può essere autorizzato, per la durata dell'affidamento, a compiere tutti gli atti di amministrazione straordinaria di cui all'articolo 320 del codice civile.

        7. In caso di morte del genitore biologico o adottivo del minore affidato, il genitore affidatario può avanzare richiesta di adozione. In tal caso si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 45 e seguenti del Titolo IV della legge 4 maggio 1983, n. 184.

        8. Al compimento della maggiore età dell'affidato, il genitore affidatario può chiederne, con il consenso dello stesso, l'adozione, in applicazione degli articoli 291 e seguenti del codice civile"».

        Conseguentemente, all'articolo 3 comma 4 le parole: «di cui al Titolo II della legge»sono sostituite con le seguenti: «di cui ai Titoli II e IV di legge».