Proposta di modifica n. 18.3 al ddl S.2085 in riferimento all'articolo 18.

testo emendamento del 04/02/16

sharingList();

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «le spese e ogni altro onere comunque denominato relativi al recesso o al trasferimento dell'utenza ad altro operatore sono commisurati al valore del contratto e comunque resi noti al consumatore al momento della pubblicizzazione dell'offerta e in fase di sottoscrizione del contratto, nonché comunicati» con le seguenti: «le spese relative al recesso o al trasferimento dell'utenza ad altro operatore sono commisurate al valore del contratto e ai costi reali sopportati dall'azienda, ovvero ai costi sostenuti per dismettere la linea telefonica o trasferire il servizio, e comunque rese noti al consumatore al momento della pubblicizzazione dell'offerta e in fase di sottoscrizione del contratto, nonché comunicate».