presentato il 04/02/2016 in X Industria, commercio, turismo del Senato da Mauro DEL BARBA (PD) e altri 2 cofirmatari ... [ apri ]
testo emendamento del 04/02/16
Dopo il comma 1 inserire i seguenti:
«1-bis. Le erogazioni liberali destinate alle organizzazioni senza scopo di lucro di natura privata di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e alle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, possono essere effettuate tramite credito telefonico.
1-ter. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, l'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni e la Banca d'Italia, sono disciplinate le modalità e requisiti di accesso e fruizione del servizio di cui al comma 1-bis.
1-quater. Gli importi destinati ai beneficiari costituiscono erogazione liberale e pertanto sono esclusi dal campo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni ed integrazioni».
Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Misure per favorire i pagamenti digitali e le erogazioni liberali tramite credito telefonico».