Proposta di modifica n. 22.5 al ddl S.2085 in riferimento all'articolo 22.
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testo emendamento del 04/02/16

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Dopo il comma 1 inserire i seguenti:

        «1-bis. Le erogazioni liberali destinate alle organizzazioni senza scopo di lucro di natura privata di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e alle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, possono essere effettuate tramite credito telefonico.

        1-ter. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, l'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni e la Banca d'Italia, sono disciplinate le modalità e requisiti di accesso e fruizione del servizio di cui al comma 1-bis.

        1-quater. Gli importi destinati ai beneficiari costituiscono erogazione liberale e pertanto sono esclusi dal campo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni ed integrazioni».

        Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Misure per favorire i pagamenti digitali e le erogazioni liberali tramite credito telefonico».