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Articolo aggiuntivo n. 24.0.1 al ddl S.2085 in riferimento all'articolo 24.
  • status: Respinto

testo emendamento del 04/02/16

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Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Costo delle chiamate ai servizi di assistenza ai clienti)

        1. Gli operatori di telefonia e di reti televisive e di comunicazione elettronica, nonché i concessionari e gli affidatari di servizio pubblico, assicurano che l'accesso ai propri servizi di assistenza ai clienti, anche attraverso chiamata da telefono mobile, avvenga a costi telefonici non superiori rispetto alla tariffa ordinaria urbana. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sulla corretta applicazione del presente articolo.

        2. La violazione delle disposizioni di cui al comma 1 implica l'applicazione di una sanzione amministrativa pari a 10.000 euro, irrogata dall'Autorità di cui al comma 1, e un indennizzo non inferiore a 100 euro a favore dei clienti.».