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Articolo aggiuntivo n. 40.0.15 al ddl S.2085 in riferimento all'articolo 40.

testo emendamento del 04/02/16

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Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

(Tutela della concorrenza e della trasparenza nel settore della locazione finanziaria)

        1. Per locazione finanziaria si intende il contratto con il quale la banca o l'intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, si obbliga ad acquistare o a far costruire un bene su scelta e secondo le indicazioni dell'utilizzatore, che ne assume tutti i rischi, anche di perimento, e lo mette a disposizione per un dato tempo verso un determinato corrispettivo che tenga conto del prezzo di acquisto o di costruzione e della durata del contratto. Alla scadenza del contratto l'utilizzatore ha facoltà di acquistare la proprietà del bene ad un prezzo prestabilito o, in mancanza, è tenuto a restituire il bene.

        2. Nei contratti di locazione finanziaria la risoluzione del contratto per inadempimento dell'utilizzatore non si estende alle prestazioni già eseguite. Se la risoluzione del contratto ha luogo per l'inadempimento dell'utilizzatore, il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a corrispondere all'utilizzatore quanto rilevato dalla vendita o da altra collocazione del bene effettuata alle migliori condizioni possibili, dedotta la somma dei canoni scaduti e non pagati fino alla data della risoluzione, dei canoni a scadere attualizzati e del prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione finale di acquisto. L'eventuale differenza negativa è corrisposta dall'utilizzatore al concedente.

        3. Nelle attività di vendita e ricollocazione del bene, di cui al comma precedente, la banca o l'intermediario finanziario deve attenersi a criteri di trasparenza nei confronti dell'utilizzatore adottando le migliori prassi di mercato».