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Proposta di modifica n. 41.31 al ddl S.2085 in riferimento all'articolo 41.

testo emendamento del 04/02/16

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Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:

            «d-bis) all'articolo 15, comma 1, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ''o privati nonché da associazioni di categoria, aziende e società, ivi comprese quelle di cui all'articolo 4-bis''»;

            d-ter) all'articolo 21, dopo il comma 10, è aggiunto il seguente:

        «10-bis. In deroga a quanto stabilito nel comma 10, è ammessa l'iscrizione ad altra forma di previdenza alternativa alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense nel caso di esercizio della professione forense alle dipendenze di enti privati, associazioni di categoria, aziende e società, ivi comprese quelle di cui all'articolo 4-bis».

            d-quater) all'articolo 23:

        1) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

        «3-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche agli avvocati degli uffici legali specificamente istituiti presso gli enti privati nonché le associazioni di categoria, le aziende e le società, ivi comprese quelle di cui all'articolo 4-bis.»;

        2) nella rubrica, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e privati, delle associazioni di categoria, delle aziende e delle società».