Articolo aggiuntivo n. 27.0.3
al ddl S.2085 in riferimento all'articolo 27.
presentato il 04/02/2016 in X Industria, commercio, turismo del Senato da Elena FISSORE (PD)
testo emendamento del 04/02/16
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Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 27-bis.
1. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico provvede, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, ad estendere ai clienti domestici e alle piccole imprese del mercato libero tutte le condizioni contrattuali, vigenti all'entrata in vigore della presente legge, nel servizio di maggior tutela e nel servizio di tutela».