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Proposta di modifica n. 46.4 al ddl S.2085 in riferimento all'articolo 46.
  • status: Inammissibile (Dichiarato inammissibile)

testo emendamento del 05/02/16

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Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 46.

(Delega al Governo in materia di professioni)

        1. Al fine di garantire la concorrenza e la parità di condizioni tra gli operatori, il Governo è delegato ad emanare entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti a riorganizzare e ad armonizzare il sistema normativo, fiscale e contributivo previdenziale delle attività professionali, indipendentemente dalla forma giuridica utilizzata dai professionisti, nonché a favorire le scelte aggregative di questi ultimi.

        2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

            a) riconoscimento, ad ogni effetto di legge, della natura di attività professionale svolta in tutte le sue forme in cui essa può essere esercitata;

            b) definizione di un trattamento fiscale, contributivo e previdenziale uniforme per le tutte le forme associative e societarie in cui può essere esercitata l'attività professionale, disciplinando eventuali forme di responsabilità solidale ai fini contributivi e previdenziali;

            c) previsione dell'attribuzione del contributo integrativo relativo alla quota del Socio di Capitali a favore delle Casse dei Liberi professionisti o della Gestione Separata pro quota alla partecipazione alla Società dei liberi professionisti;

            d) previsione a carico delle Società di Capitali di cui ai Capi V, VI e VII del titolo V del libro V del codice civile ovvero nelle forma di Società Cooperative di cui al capo I del Titolo VI che svolgono attività professionale consentite, di un contributo di solidarietà da versare alle rispettive Casse dei liberi professionisti che partecipano alla Società, in proporzione alla quota di reddito attribuibile al socio di capitali;

            e) definizione di un regime di neutralità, ad ogni effetto di legge, per le operazioni straordinarie dei soggetti esercenti attività professionale in qualsiasi forma giuridica, corrispondente a quello vigente per le analoghe operazioni tra imprese;

            f) accentramento della contribuzione presso le relative Casse dei liberi professionisti per consentire omogeneità concorrenziale e continuità contributiva, quale che sia la forma giuridica di esercizio della professione, estendendo altresì, presso le predette Casse, la gestione separata ai collaboratori e ai dipendenti esercenti in tale qualità analoga attività;

            g) riconoscimento ai professionisti della possibilità di:

                1) costituire reti di esercenti la professione in qualsiasi forma e consentire agli stessi di partecipare alle reti di imprese (reti miste), con accesso alle provvidenze in materia di reti di imprese;

                2) costituire consorzi stabili professionali, in qualsiasi forma sia esercitata l'attività professionale, e di partecipare a consorzi di imprese (consorzi misti) per la partecipazione alle gare nazionali ed internazionali di servizi di ingegneria;

                3) prevedere per la sottoscrizione di tutti gli atti professionali il riconoscimento in modalità digitale con la verifica del ruolo e dei requisiti fiscali e contributivi del professionista;

                4) costituire associazioni temporanee professionali, secondo la disciplina prescritta per le ATI in quanto compatibile, al fine di concorrere ad appalti pubblici e per l'assegnazione di appalti privati consentiti;

            h) previsione di norme antielusive e sanzionatorie, anche incidenti sulla validità dei contratti, adeguate alla gravità della violazione».