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Proposta di modifica n. 46.7 al ddl S.2085 in riferimento all'articolo 46.
  • status: Respinto

testo emendamento del 05/02/16

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Sostituire, l'articolo con il seguente:

«Art. 46.

(Svolgimento di attività professionali in forma associata)        

        1. In applicazione dell'articolo 24, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266, sono validi ad ogni effetto i rapporti contrattuali intercorsi, dalla data di entrata in vigore della medesima legge, tra soggetti privati e società di ingegneria, costituite in forma di società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile, ovvero in forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile. Con riferimento ai contratti stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le società di cui al periodo precedente sono tenute a stipulare una polizza di assicurazione per la copertura dei, rischi derivanti dalla responsabilità civile conseguente allo svolgimento delle attività professionali dedotte in contratto, nonché a garantire che tali attività siano svolte da professionisti, nominativamente indicati, iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali.

        2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le società di ingegneria sono iscritte alla sezione speciale del medesimo albo in cui risulti iscritto il direttore tecnico .di cui all'articolo 254, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. L'obbligo di iscrizione è assolto senza oneri economici aggiuntivi oltre a quelli sostenuti per l'iscrizione del direttore tecnico all'ordine professionale di appartenenza.

        3. Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della giustizia, sentita l'Autorità nazionale anticorruzione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un regolamento allo scopo di disciplinare il regime giuridico delle società di ingegneria.

        4. Il regime sanzionatorio applicabile in caso di illeciti disciplinari commessi dalle società di ingegneria è conforme a quello stabilito dalla disciplina legislativa vigente in materia di società.

        5. Il comma 2 dell'articolo 24 della legge 7 agosto 1997, n. 266, è abrogato.».