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Proposta di modifica n. 46.20 al ddl S.2085 in riferimento all'articolo 46.
  • status: Inammissibile (Dichiarato inammissibile)

testo emendamento del 05/02/16

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Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

        «3. Alle società tra professionisti costituite in forma di società di persone si applica l'articolo 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.

        4. Alle società tra professionisti costituite in forma di società di capitali e cooperativa si applica l'articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.

        5. Ai fini della determinazione del reddito complessivo delle società tra professionisti i compensi relativi alle prestazioni professionali dei soci, anche se non liquidate, costituiscono componenti negative di reddito.

        6. I redditi percepiti, a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma, dai soci professionisti delle costituiscono redditi di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 53, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986. Si applica l'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973.

        7. All'articolo 3, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 933 del 1972, dopo la lettera h) è aggiunta la seguente:

            i) le prestazioni rese dai soci professionisti delle STP in nome e per conto delle stesse».