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Proposta di modifica n. 46.22 al ddl S.2085 in riferimento all'articolo 46.
  • status: Inammissibile (Dichiarato inammissibile)

testo emendamento del 05/02/16

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Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

        «3. L'esercizio dell'attività professionale ordinistica, svolta in tutte le sue forme in cui essa può essere esercitata, viene riconosciuta ad ogni effetto di legge. Il professionista è tenuto a sottoscrivere tutti gli atti professionali e a prevedere il riconoscimento in modalità digitale con la verifica del ruolo e dei requisiti fiscali e contributivi. Al fine di consentire la partecipazione ai bandi e concorrere all'assegnazione di incarichi e appalti privati consentiti è riconosciuto ai soggetti che svolgono attività professionale, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, la possibilità:

            a) di costituire reti di esercenti la professione e consentire agli stessi di partecipare alle reti di imprese (reti miste) di cui all'articolo 3, comma 4-ter e seguenti del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, con accesso alle relative provvidenze in materia;

            b) di costituire consorzi stabili professionali;

            c) di costituire associazioni temporanee professionali, secondo la disciplina prescritta per le ATI di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 in quanto compatibile;

        4. In conformità al comma 2-ter del presente articolo, il trattamento tributario, contributivo e previdenziale dell'esercizio dell'attività professionale, deve intendersi uniforme, quale che sia la modalità consentita di detto esercizio.

        5. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 90 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le Società di cui al comma 1, sono tenute al versamento di un contributo di solidarietà da versare alle rispettive Casse dei liberi professionisti che partecipano alla stessa Società, secondo i regolamenti e comunque non superiore al cinque per cento, in proporzione alla quota di reddito attribuibile al socio di capitali e rispetto al quale sono da intendersi solidalmente responsabili.

        6. La contribuzione previdenziale è accentrata presso le Casse di previdenza dei liberi professionisti, quale che sia la forma giuridica di esercizio della professione, includendo altresì, presso le predette Casse, la gestione separata dei collaboratori e dei dipendenti esercenti in tali qualità analoga attività ordinistica.

        7. Le operazioni straordinarie dei soggetti esercenti in qualsiasi, forma attività professionale si considerano effettuate in regime di neutralità ad ogni effetto di legge ed, in particolare, secondo le disposizioni dei Capi III e IV del Titolo III del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto legislativo 22 dicembre 1986, n. 917. Solo per tali fini l'organizzazione professionale si considera quale azienda».