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Proposta di modifica n. 46.27 al ddl S.2085 in riferimento all'articolo 46.
  • status: Ritirato

testo emendamento del 05/02/16

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Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

        «3. I soci di società operanti nel settore odontoiatrico, per almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto, devono essere iscritti all'Albo degli odontoiatri. Non è concessa alcuna autorizzazione per l'esercizio in strutture odontoiatriche intestate a sanitari non in possesso dei titoli abilitanti all'esercizio della professione odontoiatrica di cui alla legge n. 409 del 1985, ovvero a società operanti nel settore odontoiatrico in cui il direttore sanitario o un suo delegato non sia iscritto all'Albo degli odontoiatri».