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Proposta di modifica n. 47.1 al ddl S.2085 in riferimento all'articolo 47.
  • status: Accolto

testo emendamento del 05/02/16

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Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

        «1-bis. Il comma 96 dell'articolo 145 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si interpreta nel senso che gli atti catastali, sia urbani che rurali, possono essere redatti e sottoscritti anche dai soggetti in possesso del titolo di cui alla legge 6 giugno 1986, n. 251 e successive modificazioni.

        1-ter. Al fine di assicurare la trasparenza delle informazioni nei confronti dell'utenza, i professionisti iscritti in ordini e collegi sono tenuti ad indicare e comunicare i titoli posseduti e le eventuali specializzazioni.»