Articolo aggiuntivo n. 47.0.7 al ddl S.2085 in riferimento all'articolo 47.
  • status: Inammissibile (Dichiarato inammissibile)

testo emendamento del 05/02/16

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Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 47-bis.

(Disposizioni per la concorrenza in ambito forense)

        1. L'articolo 131 del decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115 è sostituito dal seguente:

    –''Articolo 131 (L) – (Effetti dell'ammissione al patrocinio) 1. – Per effetto dell'ammissione al patrocinio e relativamente alle spese a carico della parte ammessa, alcune sono prenotate a debito, altre sono anticipate dall'erario.

        2. Sono spese prenotate a debito:

            a) il contributo unificato nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo tributario;

            b) l'imposta di bollo, ai sensi dell'articolo 17, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, nel processo contabile;

            c) le spese forfettizzate per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile;

            d) l'imposta di registro ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nel processo civile e amministrativo;

            e) l'imposta ipotecaria e catastale ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347;

            f) i diritti di copia.

        3. Gli onorari dovuti al consulente tecnico di parte e all'ausiliario del magistrato sono prenotati a debito, a domanda, anche nel caso di transazione della lite, se non e possibile la ripetizione dalla parte a carico della quale sono poste le spese processuali, o dalla stessa parte ammessa, per vittoria della causa o per revoca dell'ammissione. Lo stesso trattamento si applica agli onorari di notaio per lo svolgimento di funzioni ad essi demandate dal magistrato nei casi previsti dalla legge e all'indennità di custodia del bene sottoposto a sequestro.

        4. Sono spese anticipate dall'erario:

            a) gli onorari e le spese dovuti al difensore, con l'esclusione dell'ipotesi in cui lo stesso, agisca in proprio per il recupero giudiziale di propri crediti maturati nell'esercizio dell'attività professionale;

            b) le indennità e le spese di viaggio spettanti ai magistrati, agli appartenenti agli uffici e agli ufficiali giudiziari per le trasferte relative al compimento di atti del processo fuori dalla sede in cui si svolge, nel processo civile;

            c) le indennità e le spese di viaggio spettanti a testimoni, a notai, a consulenti tecnici di parte e ausiliari del magistrato, nonché le spese sostenute per l'adempimento dell'incarico da parte di questi ultimi;

            d) le spese per gli strumenti di pubblicità legale dei provvedimenti del magistrato nel processo civile;

            e) le spese per il compimento dell'opera non eseguita o per la distruzione di quella compiuta nel processo civile;

            f) le spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio.

        5. Sono prenotati a debito o anticipati ai sensi dell'articolo 33, i diritti e le indennità di trasferta o le spese di spedizione degli ufficiali giudiziari per le notificazioni e gli atti di esecuzione a richiesta di parte''.

        2. L'articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 319 è sostituito dal seguente:

        ''Articolo unico. – 1. Gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi'alle cause per controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego, nonché gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi alle cause per controversie aventi ad oggetto il recupero di crediti riguardanti compensi o rimborsi derivanti dall'esercizio di una libera professione, gli atti relativi ai provvedimenti di conciliazione dinanzi agli uffici del lavoro e della massima occupazione o previsti da contratti o accordi collettivi di lavoro nonché alle cause per controversie di previdenza e assistenza obbligatorie sono esenti, senza limite di valore o di competenza, dall'imposta di bollo, di registro e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. Sono allo stesso modo esenti gli atti e i documenti relativi alla esecuzione sia immobiliare che mobiliare. delle sentenze ed ordinanze emesse negli stessi giudizi, nonché quelli riferentisi a recupero dei crediti per prestazioni di lavoro nelle procedure di fallimento, di concordato preventivo e di liquidazione coatta amministrativa.

        2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle procedure di cui agli articoli 618-bis, 825 e 826 del codice di procedura civile''.

            3. All'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

        ''1-bis. Nei processi per controversie di previdenza ed assistenza obbligatorie, nonché quelli per controversie aventi ad oggetto il recupero di crediti riguardanti compensi o rimborsi derivanti dall'esercizio di una libera professione e per quelle individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego, le parti che sono titolari di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, superiore a tre volte l'importo previsto dall'articolo 76, sono soggette, rispettivamente, al contributo unificato di iscrizione a ruolo nella misura di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), e comma 3, salvo che per i processi dinanzi alla Corte di cassazione in cui il contributo è dovuto nella misura di cui all'articolo 13, comma 1''».