presentato il 05/02/2016 in X Industria, commercio, turismo del Senato da Enrico BUEMI (Aut(SVP-UV-PATT-UPT)-PSI) e altri e altri 1 cofirmatari ... [ apri ]
status: Respinto
testo emendamento del 05/02/16
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 47-ter.
(Conflitto di interessi nelle professioni ordinistiche)
1. Ai fini del presente articolo, sussiste conflitto di interessi in tutti i casi in cui uno dei soggetti di cui al comma 2 sia titolare di un interesse economico privato tale da condizionare l'esercizio delle funzioni pubbliche ad esso attribuite o da alterare le regole di mercato relative alla libera concorrenza. Gli atti assunti in situazione di conflitto di interessi sono nulli.
2. Il comma 1 si applica ai titolari di cariche negli organi esecutivi degli ordini professionali. Sono funzioni pubbliche, ai fini del medesimo comma, la rappresentanza e gestione di ordini, albi o 1 elenchi ai sensi dell'articolo 2229 del codice civile, con i quali le attività professionali sono riservate per legge ai soli soggetti ad essi iscritti. Gli autori degli atti e dei contratti, stipulati in situazione di conflitto di interesse, rispondono dei danni nei confronti dei terzi e dell'ordine di appartenenza.
3. Salvo i casi in cui il cumulo di cariche è previsto direttamente dalla legge, i titolari delle cariche di cui al comma 2 non possono, neanche per interposta persona né attraverso società fiduciarie, assumere incarichi di consulenza e incarichi arbitrali, di qualsiasi natura, in enti di diritto pubblico, anche economici, in imprese o società a totale o prevalente partecipazione pubblica, in imprese che abbiano rapporti di concessione o di autorizzazione con pubbliche amministrazioni di valore economico superiore a un milione di euro, in enti soggetti al controllo pubblico, nonché in imprese o enti privati, aventi per oggetto anche non principale lo svolgimento di attività imprenditoriali. A tal fine, entro venti giorni dall'assunzione della carica, essi:
a) dichiarano alla Autorità di cui al comma 8 di quali cariche o attività di cui all'alinea siano titolari;
b) trasmettono l'ultima dichiarazione dei redditi, nonché tutti i dati relativi ai beni e alle attività patrimoniali di cui siano titolari, o siano stati titolari nei sei mesi precedenti, anche per interposta persona. Essi devono effettuare analoghe dichiarazioni per ogni successiva variazione dei dati in precedenza forniti, entro venti giorni dai fatti che l'abbiano determinata;
c) dichiarano se dispongono degli strumenti finanziari previsti dall'articolo 1, comma 2, del testo unico delle disposizioni in materia di intermedi azione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, producendone copia;
d) comunicano la possibile esistenza di interferenze tra un interesse pubblico e un interesse pubblico o privato tali da influenzare, o sembrare influenzare, l'esercizio obiettivo, indipendente o imparziale di funzioni pubbliche, anche in assenza di uno specifico vantaggio economico;
e) comunicano ogni contratto o accordo comunque stipulato con terzi, al fine di assumere, intraprendere o proseguire, dopo la cessazione dell'incarico pubblico, un impiego o un'attività di qualunque natura.
4. I titolari delle cariche di cui al comma 2 possono percepire unicamente proventi per prestazioni professionali svolte prima dell'assunzione della carica. Essi non possono, nell'anno successivo alla cessazione della loro carica, assumere incarichi presso imprese o enti pubblici o sottoposti a controllo pubblico, se non previa autorizzazione della Autorità di cui al comma 8. L'accertamento della violazione del comma 5, da parte della medesima Autorità, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro corrispondente al doppio del vantaggio economico ottenuti dall'impiego, o dall'attività professionale o imprenditoriale, o dalla funzione vietati.
5. Tutti gli atti e i contratti, posti in essere in violazione dei divieti di cui ai commi 3 e 4, sono annullabili.
6. I soggetti di cui al comma 2 hanno l'obbligo di astenersi dalla partecipazione a qualunque decisione che possa specificamente incidere sulla situazione patrimoniale propria o del coniuge non legalmente separato o dei propri parenti o affini entro il secondo grado, o di altri soggetti a loro legati da rapporti di interesse patrimoniale ovvero di persone con loro stabilmente conviventi non a scopo di lavoro domestico recando ad essi un vantaggio economico rilevante e differenziato rispetto a quello della generalità dei destinatari del provvedimento.
7. Se, in violazione dell'obbligo di astensione di cui al comma 6, il titolare di una delle cariche di cui al comma 2 prende una decisione, adotta un atto, partecipa a una deliberazione od omette di adottare un atto dovuto, conseguendo per sé o per uno dei soggetti ivi previsti un vantaggio economicamente rilevante e differenziato rispetto a quello conseguito dalla generalità dei destinatari, ovvero un vantaggio economicamente rilevante e incidente su una categoria ristretta di destinatari della quale il medesimo fa parte, salvo che il fatto costituisca reato l'Autorità di cui al comma 8, applicando le norme contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, delibera una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore al doppio e non superiore al quadruplo del vantaggio patrimoniale effettivamente conseguito dai soggetti interessati. Le impugnazioni contro la delibera di cui al primo periodo, ovvero contro la sua mancata adozione previa messa in mora da parte di chiunque abbia interesse, sono regolate dal rito sommario di cognizione di cui al decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.
8. Le funzioni di prevenzione e controllo delle situazioni di conflitto d'interessi, come definite nel presente articolo, sono affidate all'Autorità garante della concorrenza e del mercato istituita con legge 10 ottobre 1990, n. 287. A tal fine essa vigila sul rispetto degli adempimenti e dei divieti previsti nel presente articolo, applica le relative sanzioni e può ottenere da ogni ordine, albo o impresa le informazioni, i dati e i documenti necessari per l'esercizio delle funzioni e dei poteri ad essa attribuiti. Essa si avvale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di un apposito nucleo del Corpo della Guardia di finanza per l'espletamento delle indagini, delle verifiche e degli accertamenti che a tali fini si rendono necessari».