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Proposta di modifica n. 48.24 al ddl S.2085 in riferimento all'articolo 48.
  • status: Respinto

testo emendamento del 05/02/16

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Al comma 1, lettera a) aggiungere il seguente capoverso: «1-bis. Le Società di cui al comma 1, devono essere formate per una quota non inferiore ad un quinto dei loro membri da farmacisti regolarmente iscritti all'albo e aventi i requisiti previsti per legge».