Proposta di modifica n. 48.33 al ddl S.2085 in riferimento all'articolo 48.
  • status: Respinto

testo emendamento del 05/02/16

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Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

            «b) al comma 2, il secondo periodo è sostituito dal seguente: ''Nelle società di cui al comma 1, i soci, per almeno tre quinti del capitale sociale e dei diritti di voto, devono essere farmacisti iscritti all'albo in possesso del requisito dell'idoneità previsto dall'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni. Se tale condizione viene meno la gestione della società o della farmacia è interrotta fino a quando non sia ristabilita la prevalenza dei soci farmacisti.''».