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Proposta di modifica n. 48.62 al ddl S.2085 in riferimento all'articolo 48.

testo emendamento del 05/02/16

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Dopo il comma 1, inserire il seguente:

        «1-bis. Le società di capitali e le società cooperative a responsabilità limitata titolari di farmacia privata con capitale maggioritario di soci non farmacisti, versano all'Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza Farmacisti (ENPAF) un contributo pari al 2 per cento del fatturato annuo, senza diritto di rivalsa con esclusione di quello derivante da prestazioni rese in favore del Servizio sanitario nazionale. Il contributo è versato all'ENPAF annualmente entro il 30 settembre dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio».