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Proposta di modifica n. 48.78 al ddl S.2085 in riferimento all'articolo 48.
  • status: Respinto

testo emendamento del 05/02/16

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Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

        «4. Dopo il comma 2 dell'articolo 5 della legge 8 novembre 1991, n. 362, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:

        ''3-bis. I titolari di farmacie urbane istituite anteriormente all'entrata in vigore delle norme che prevedono il limite della distanza minima di 200 metri tra un esercizio farmaceutico e l'altro, e comunque anteriormente al 1968, ubicate nei centri storici delle città, possono, in deroga, trasferire la loro farmacia in altra zona della medesima circoscrizione ovvero di altra circoscrizione della città, purché il rapporto tra il numero delle farmacie e popolazione ai sensi dell'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 475, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, nella circoscrizione di destinazione dello spostamento non sia maggiore del rapporto esistente nella circoscrizione municipale ove è ubicata la sede originaria della farmacia stessa''».