Vai alla nuova edizione di openparlamento openparlamento

Proposta di modifica n. 48.96 al ddl S.2085 in riferimento all'articolo 48.
  • status: Inammissibile (Dichiarato inammissibile)

testo emendamento del 05/02/16

sharingList();

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

        «4. Dal 1º gennaio 2016, è avviata la progressiva assegnazione, laddove il Servizio sanitario lo richieda, di sedi farmaceutiche ai laureati in farmacia titolari di parafarmacia che ne facciano richiesta, tenendo conto, nella fase iniziale, del rispetto della priorità dell'anzianità dell'apertura delle stesse e dei dovuti requisiti alla titolarità, assicurando una valutazione per soli titoli, e con punteggi specifici. Possono accedere a detta assegnazione le parafarmacie operanti al 31 dicembre 2015 sul territorio nazionale. Sono comunque escluse le parafarmacie di proprietà di non laureati in farmacia, nonché dei titolari di farmacia diretti oppure attraverso trust, oppure per il tramite di una parentela fino almeno alla terza generazione. In conseguenza dell'eventuale avvenuta assegnazione, il titolare farmacista è tenuto a versare allo Stato una pagamento di euro di norma pari a 100 mila euro per ogni licenza. A tal fine il Servizio sanitario nazionale, trattiene, a compensazione, il due per cento, fino alla definizione dell'importo suddetto, dal rimborso erogato alla farmacia a fronte delle ricette mutuabili inviate periodicamente dalla farmacia medesima all'Asl territoriale.

        5. Con decreto del Ministero della salute, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, sono individuati i criteri e le modalità operative ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al precedente comma 4».