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Articolo aggiuntivo n. 50.0.4 al ddl S.2085 in riferimento all'articolo 50.

testo emendamento del 05/02/16

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Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 50-bis

(Misure per la concorrenza nel settore degli autoservizi di trasporto passeggeri non di linea)

        1. Alla legge 15 gennaio 1992, n. 21 sono apportate le seguenti modifiche:

            a) al comma 1 dell'articolo 3 le parole: '', presso la rimessa, '', sono soppresse;

            b) all'articolo 3, i commi 2 e 3 sono abrogati;

            c) all'articolo 5-bis, il comma 1 è sostituito dal seguente:

        ''1. Per il servizio di noleggio con conducente, l'accesso nel territorio o specificamente all'interno delle aree a traffico limitato di Comuni diversi da quelli che hanno rilasciato le autorizzazioni è consentito da parte dei titolari delle medesime autorizzazioni solo previa comunicazione contenente, con autocertificazione, l'osservanza e la titolarità dei requisiti di operatività della presente legge e dei dati relativi al singolo servizio per cui si inoltra la comunicazione e/o il pagamento di un importo di accesso''.

            d) all'articolo 8, comma 3, le parole: ''situati nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione'' sono soppresse;

            e) all'articolo 11, comma 3, il secondo periodo è soppresso;

            f) all'articolo 11, il comma 4 è abrogato.

        2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione vengono definiti i requisiti minimi della disciplina delle piattaforme online che connettono i passeggeri con autisti non professionisti, prevedendo l'obbligo di registrazione delle piattaforme e l'individuazione di requisiti e obblighi per gli autisti al fine di garantire la sicurezza stradale e l'incolumità dei passeggeri, sia con riferimento all'efficienza delle vetture utilizzate che all'idoneità del conducenti, anche tramite adeguate coperture assicurative per il trasporto di persone».