presentato il 05/02/2016 in X Industria, commercio, turismo del Senato da Linda LANZILLOTTA (PD) e altri
testo emendamento del 05/02/16
Dopo l'articolo 50, inserire il seguente:
«Art. 50-bis
(Misure perla concorrenza nel settore degli autoservizi di
trasporto passeggeri non di linea)
1. Alla legge 15 gennaio 1992, n. 21 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 dell'articolo 3 le parole '', presso la rimessa,'' sono soppresse;
b) all'articolo 3, i commi 2 e 3 sono abrogati;
c) all'articolo 5-bis, il comma 1 è sostituito dal seguente:
''1. Per il servizio di noleggio con conducente, l'accesso nel territorio o specificamente all'interno delle aree a traffico limitato di Comuni diversi da quelli che hanno rilasciato le autorizzazioni è consentito da parte dei titolari delle medesime autorizzazioni solo previa comunicazione contenente, con autocertificazione, l'osservanza e la titolarità dei requisiti di operatività della presente legge e dei dati relativi al singolo servizio per cui si inoltra la comunicazione e/o il pagamento di un importo di accesso''.
d) all'articolo 8, comma 3, le parole: ''situati nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione'' sono soppresse;
e) all'articolo 11, comma 3, il secondo periodo è soppresso;
f) all'articolo 11, il comma 4 è abrogato».