Articolo aggiuntivo n. 52.0.10 al ddl S.2085 in riferimento all'articolo 52.
  • status: Inammissibile (Dichiarato inammissibile)

testo emendamento del 05/02/16

sharingList();

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 53.

(Disciplina Operatori di Ridesharing)

        1. Alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, dopo l'articolo 3, è inserito il seguente:

        ''Art. 3-bis. – (Disciplina Operatori di Ridesharing). – 1. Sono soggetti alla disciplina del presente articolo gli Operatori di Ridesharing, intendendosi per tali gli operatori che, per conto del gestore di una piattaforma tecnologica, forniscono servizi remunerati su base commerciale per mettere in .connessione, mediante la piattaforma medesima, passeggeri e conducenti interessati, rispettivamente, a richiedere e fornire servizi di autotrasporto non di linea sul territorio nazionale.

        2. Restano esclusi dalla disciplina del presente articolo le forme di mobilità non remunerate basate sulla condivisione di veicoli privati tra due o più persone che percorrono in tutto o in parte uno stesso itinerario e, per tale motivo, ne condividono i costi, messe in contatto tramite servizi dedicati forniti da intermediari anche attraverso l'utilizzo di strumenti tecnologici. Per la condivisione del veicolo possono essere ammesse solamente forme di contribuzione alle spese di viaggio sostenute dal conducente.

        3. Gli Operatori di Ridesharing sono soggetti a iscrizione in un registro nazionale con l'indicazione delle regioni in cui svolgono i servizi di autotrasporto non di linea di cui al comma 1.

        4. Gli Operatori di Ridesharing possono svolgere attività di intermediazione a favore di soggetti titolari di licenza taxi o di autorizzazione di servizio di noleggio con conducente.

        5. Gli Operatori di Ridesharing possono svolgere attività di intermediazione a favore di conducenti non professionisti, che devono essere in possesso dei requisiti di cui al comma 6. In tal caso, gli Operatori di Ridesharing:

            a) si dotano di assicurazione per responsabilità civile, derivante dalla circolazione dell'autovettura, aggiuntiva rispetto a quella obbligatoria, per copertura danni trasportato;

            b) suggeriscono il prezzo massimo del servizio sulla base del tempo e della distanza percorsa, lasciando libero il conducente di definire un prezzo inferiore;

            c) al momento dell'iscrizione dei conducenti non professionali sulla piattaforma e periodicamente, verificano il possesso da parte dei conducenti privati dei requisiti di cui al comma 6 del presente articolo;

            d) verificano su segnalazione l'efficienza dell'auto e la validità della patente del conducente attraverso banche dati liberamente accessibili;

            e) garantiscono il trattamento conforme alla legge dei dati personali raccolti dagli passeggeri e dai conducenti;

            f) conservano i dati dei viaggi dei conducenti per un periodo di tempo determinato, per assicurare che le autorità possano accedervi, quando necessario, a fini di tutela della pubblica sicurezza;

            g) mettono a disposizione delle regioni, che adottano apposita disciplina, i dati necessari all'attività di vigilanza di cui al comma 7;

            h) assumono la carta della qualità dei servizi sulla base delle indicazioni dell'Autorità di regolazione dei trasporti.

        6. Ai fini della sicurezza del trasportato, i conducenti di cui al comma 5 devono:

            a) avere età maggiore di anni diciotto e aver conseguito la patente di guida da almeno tre anni;

            b) non avere subito provvedimenti di sospensione della patente;

            c) essere in possesso di idoneità psico-fisica;

            d) esercitare il servizio con auto di proprietà del conducente stesso o di un parente entro il primo grado;

            e) esercitare il servizio con auto immatricolata da non più di sette anni.

        7. Sulla presenza dei requisiti di cui ai commi 5 e 6 vigilano le Regioni presso le quali è effettuata la registrazione di cui al comma 3.

        8. I conducenti di cui al comma 5 dell'articolo 3-bis della legge 15 gennaio 1992, n. 21 possono beneficiare del regime dei minimi previsto dall'articolo 10 comma 12-undecies del decreti-legge n. 192 del 31 dicembre 2014 cosi come convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11''».