Articolo aggiuntivo n. 52.0.22 al ddl S.2085 in riferimento all'articolo 52.

testo emendamento del 05/02/16

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Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 53.

(Modifiche alla legge 15 gennaio 1992, n. 21)

        1. All'articolo 13 della legge 15 gennaio 1992, n 21, al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Le tariffe sono da intendersi come valore massimi''».