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Proposta di modifica n. 4.46 al ddl C.1682 in riferimento all'articolo 4.

testo emendamento del 23/10/13

  Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
  8-bis. Le Regioni di cui all'articolo 14, comma 24-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in deroga alle procedure di cui all'articolo 35, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e al comma 6 del presente articolo, possono bandire, anche per ambiti provinciali, concorsi pubblici unici per categorie di inquadramento e profili professionali equivalenti, con valorizzazione, mediante apposito punteggio, dell'esperienza professionale maturata dai titolari di rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato aventi i requisiti di cui al comma 6, finalizzati alla formazione di graduatorie di idonei. Le relative graduatorie hanno efficacia non oltre il 31 dicembre 2015.
  8-ter. Le regioni a statuto speciale, nonché gli enti territoriali facenti parte delle predette regioni, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno nonché dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente in materia di assunzioni e di contenimento della spesa di personale secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica, previa verifica dell'insussistenza di situazioni di soprannumero o eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria di cui all'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed esperimento della procedura di mobilità prescritta dall'articolo 34-bis dello stesso decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, utilizzano per la copertura dei posti vacanti, le graduatorie di idonei formate a seguito delle procedure concorsuali indette ai sensi del comma 8-bis. L'obbligo dell'utilizzo delle graduatorie decorre dalla data di pubblicazione delle stesse nella Gazzetta Ufficiale della Regione, fatte salve le procedure attivate dagli enti in base al disposto di cui di cui all'articolo 35, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o al comma 6 del presente articolo.
  8-quater. Le amministrazioni dello Stato, ad ordinamento autonomo, le istituzioni universitarie, gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, previo accordo con le Regioni, possono effettuare assunzioni, per gli uffici aventi sede nelle stesse, utilizzando le graduatorie di pubblici concorsi approvate ai sensi del comma 8-bis.
  8-quinquies. Il personale utilmente collocato nelle graduatorie di cui al comma 8-bis viene assegnato, secondo l'ordine della graduatoria, alle singole amministrazioni che ne abbiano fatto richiesta, le quali provvedono alle relative assunzioni.
  8-sexies. È consentita in ogni momento, nell'ambito delle dotazioni organiche la mobilità dei singoli dipendenti presso la stessa od altre amministrazioni anche di diverso comparto, nei casi di domanda congiunta di compensazione con altri dipendenti di corrispondente o equivalente profilo professionale, previo nulla osta dell'amministrazione di provenienza e di quella di destinazione.