presentato il 05/02/2016 in X Industria, commercio, turismo del Senato da Linda LANZILLOTTA (PD) e altri e altri 1 cofirmatari ... [ apri ]
testo emendamento del 05/02/16
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 53.
(Allineamento della norma sulla ''clausola sociale'' alla giurisprudenza italiana e europea)
1. All'articolo 69 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 sono aggiunti, dopo il comma 4, i commi che seguono:
''4-bis. Le clausole di cui al comma 2 attinenti a esigenze sociali devono consentire in ogni caso la scelta dei profili professionali del personale utilizzato nell'esecuzione dell'appalto da parte dell'impresa aggiudicataria. Il riassorbimento del personale già impiegato dal precedente appaltatore può essere imposto all'impresa aggiudicataria soltanto come criterio di precedenza nelle nuove assunzioni e comunque subordinatamente alla compatibilità con la sua organizzazione aziendale e alla corrispondenza delle caratteristiche professionali del personale interessato rispetto alle caratteristiche professionali richieste dall'organizzazione stessa.
4-ter. Dalle clausole di cui al comma 2 attinenti a esigenze sociali non può derivare alcuna limitazione alla libertà di circolazione e di stabilimento delle persone garantita dall'ordinamento europeo.
4-quater. Le clausole di cui al comma 2 attinenti a esigenze sociali non possono tradursi in una limitazione della libertà dell'impresa aggiudicataria dell'appalto riguardo all'utilizzazione di nuove tecnologie o di nuove soluzioni organizzative e gestionali, né riguardo alle dimensioni aziendali».