presentato il 05/02/2016 in X Industria, commercio, turismo del Senato da Linda LANZILLOTTA (PD) e altri e altri 3 cofirmatari ... [ apri ]
testo emendamento del 05/02/16
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 40-bis.
(Norme in materia di prevenzione del conflitto di interessi delle banche e degli intermediari finanziari detentori di quote di partecipazione in imprese o società che svolgono attività di intermediazione immobiliare)
1. È fatto divieto ai dipendenti e ai collaboratori di banche e intermediari finanziari di svolgere attività di intermediazione immobiliare, e ai dipendenti di imprese di intermediazione immobiliare nelle quali banche ed intermediari finanziari detengono quote di partecipazione di ricoprire ruoli ed incarichi di amministrazione, direzione o controllo nelle banche e intermediari finanziari ovvero di esercitare un'attività a qualsiasi livello nell'ambito della rete commerciale dei medesimi.
2. L'attività svolta dalle imprese o società di intermediazione immobiliare di cui al comma 1 non può avere ad oggetto immobili sui quali siano in corso procedure esecutive da parte delle banche che detengono partecipazioni nelle società di intermediazione medesime.
5. A tutela del consumatore e nel rispetto dell'articolo 2744 del codice civile, è vietata la diffusione, da parte delle banche e degli intermediari finanziari, di dati ed informazioni di carattere bancario e finanziario relativi ai propri clienti correntisti alle imprese o società di intermediazione immobiliare nelle quale le banche e gli intermediari finanziari medesimi detengono quote di partecipazione.
6. Chiunque contravviene alle disposizioni del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa da 15.000 a 50.000 Euro».