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Articolo aggiuntivo n. 40.0.7 al ddl S.2085 in riferimento all'articolo 40.

testo emendamento del 05/02/16

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Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

(Norme in materia di prevenzione del conflitto di interessi delle banche e degli intermediari finanziari detentori di quote di partecipazione in imprese o società che svolgono attività di intermediazione immobiliare)

        1. È fatto divieto ai dipendenti e ai collaboratori di banche e intermediari finanziari di svolgere attività di intermediazione immobiliare, e ai dipendenti di imprese di intermediazione immobiliare nelle quali banche ed intermediari finanziari detengono quote di partecipazione di ricoprire ruoli ed incarichi di amministrazione, direzione o controllo nelle banche e intermediari finanziari ovvero di esercitare un'attività a qualsiasi livello nell'ambito della rete commerciale dei medesimi.

        2. L'attività svolta dalle imprese o società di intermediazione immobiliare di cui al comma 1 non può avere ad oggetto immobili sui quali siano in corso procedure esecutive da parte delle banche che detengono partecipazioni nelle società di intermediazione medesime.

        5. A tutela del consumatore e nel rispetto dell'articolo 2744 del codice civile, è vietata la diffusione, da parte delle banche e degli intermediari finanziari, di dati ed informazioni di carattere bancario e finanziario relativi ai propri clienti correntisti alle imprese o società di intermediazione immobiliare nelle quale le banche e gli intermediari finanziari medesimi detengono quote di partecipazione.

        6. Chiunque contravviene alle disposizioni del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa da 15.000 a 50.000 Euro».