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Proposta di modifica n. 1.7 al ddl C.3513 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 09/02/16

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3.1 Ai fini delle assunzioni di cui ai commi 2 e 3 nella qualifica di vigile del fuoco si procede secondo le seguenti modalità:
   a) con la medesima ripartizione di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;
   b) in caso di esaurimento della graduatoria relativa alla procedura selettiva indetta con decreto ministeriale n. 3747 del 27 agosto 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 72 dell'11 settembre 2007, il competente Ministero dell'interno è autorizzato nei limiti di spesa di cui ai commi precedenti ad indire con apposito decreto una nuova procedura riservata al personale volontario del corpo nazionale vigili del fuoco al fine di garantire l'equa ripartizione delle assunzioni tra personale interno ed esterno.