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Proposta di modifica n. 1.24 al ddl C.2892 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 17/02/16

  Sostituirlo con il seguente:
  All'articolo 59 del codice penale è aggiunto il seguente comma: «Nei casi previsti dall'articolo 52, secondo comma, la punibilità è sempre esclusa quando l'errore sulla situazione di pericolo o sui limiti imposti dalla necessità è conseguenza del grave turbamento psichico determinato dal comportamento della persona contro cui è diretto il fatto, salvo che l'offesa cagionata risulti manifestamente sproporzionata».