Proposta di modifica n. 1.24
al ddl C.2892 in riferimento all'articolo 1.
presentato il 17/02/2016 in II Giustizia della Camera da David ERMINI (PD)
testo emendamento del 17/02/16
Sostituirlo con il seguente:
All'articolo 59 del codice penale è aggiunto il seguente comma: «Nei casi previsti dall'articolo 52, secondo comma, la punibilità è sempre esclusa quando l'errore sulla situazione di pericolo o sui limiti imposti dalla necessità è conseguenza del grave turbamento psichico determinato dal comportamento della persona contro cui è diretto il fatto, salvo che l'offesa cagionata risulti manifestamente sproporzionata».