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Articolo aggiuntivo n. 16.0.2 al ddl S.2085 in riferimento all'articolo 16.
  • presentato il 16/02/2016 in X Industria, commercio, turismo del Senato da Sergio PUGLIA (M5S)
  • status: Inammissibile (Dichiarato inammissibile)

testo emendamento del 16/02/16

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Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Riforma della gestione separata INPS)

        1. A decorrere dal 1º gennaio 2016, la gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335, è sostituita dalla Gestione Separata Ordinaria e dalla Gestione Separata Speciale. Alla Gestione Separata Speciale, avente autonoma gestione e con contabilità separata rispetto a quella ordinaria, sono tenuti ad iscriversi i soggetti che esercitano abitualmente una attività di lavoro autonomo di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni ed integrazioni. Alla Gestione Separata Ordinaria sono tenuti ad iscriversi gli altri soggetti già tenuti ad iscriversi presso l'apposita Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335 Restano esclusi dall'iscrizione i soggetti già iscritti a casse previdenziali obbligatorie e le cui prestazioni lavorative sono svolte nell'esercizio di attività professionali per le quali l'ordinamento richiede l'iscrizione ad un ordine o albo professionale.

        2. In deroga alla disposizione di cui all'articolo 2, comma 57 , della legge 28 giugno 2012, n. 92, come modificato dall'articolo 46 bis, comma 1, lettera g), del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, a decorrere dal 1 gennaio 2016, i soggetti iscritti alla gestione separata speciale di cui al comma 1, sono tenuti al versamento di una aliquota pari a quella corrisposta fino al 31 dicembre 2015 alla gestione separata, applicata sul reddito delle attività determinato sulla base dei criteri stabiliti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, risultante dalla dichiarazione annuale e dagli accertamenti definitivi, fermo restando l'ulteriore aliquota contributiva di cui all'articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997 n. 449 e successive modificazioni e integrazioni. Restano esclusi dall'imposizione i redditi percepiti per l'espletamento di prestazioni lavorative svolte nell'esercizio di attività professionali per le quali l'ordinamento richiede l'iscrizione ad un ordine o albo professionale.

        3. Hanno diritto all'accreditamento di tutti i contributi mensili, relativi a ciascun anno solare cui si riferisce il versamento, i soggetti che abbiano corrisposto un contributo di importo non inferiore a quello calcolato sul minimale di reddito stabilito dall'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233 e successive modificazioni e integrazioni. In caso di contribuzione annua inferiore a detto importo, i mesi di assicurazione da accreditare sono ridotti in proporzione alla somma versata. I contributi come sopra determinati sono attribuiti temporalmente all'inizio dell'anno solare fino a concorrenza di dodici mesi nell'anno.

        4. Per i soggetti iscritti alla gestione separata speciale si applica il massimale di reddito previsto dall'articolo 2, comma 18, della legge n. 335 del 1995.

        5. Ai soggetti di cui ai commi da 1 a 4 è data facoltà di versare somme presso la forma pensionistica complementare di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.

        6. All'articolo 9 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, il comma 2 è sostituito dal seguente:

        ''2. La forma pensionistica di cui al presente articolo è amministrata da un comitato composto da nove membri di cui quattro scelti tra i dipendenti dell'INPS e due tra i dipendenti dell'Agenzia delle Entrate e i restanti nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze in modo da assicurare la partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro secondo un criterio di pariteticità e attraverso una rotazione annuale e casuale dei componenti scelti tra le organizzazioni sindacali nazionali che hanno maggiore rappresentatività almeno in due provincie in una categoria o in un comparto. La scelta di componenti dipendenti INPS ed Agenzia delle Entrate viene effettuata dai rispettivi direttori generali sulla base dei requisiti professionali e formati vi. La durata in carica complessiva dei membri del comitato non può eccedere i quattro anni. I membri del comitato devono possedere i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza stabiliti con decreto di cui all'articolo 4, comma 3. Ai membri dipendenti dell'INPS e dell'Agenzia delle Entrate non spetta alcun compenso. Ai membri rappresentativi delle organizzazioni sindacali e datoriali spetta un compenso erogato come gettoni di presenza il cui importo non può eccedere le retribuzioni giornaliere, riferite ad un livello medio, previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro applicati al settore di appartenenza di ciascun membro ovvero l'ultimo contratto collettivo applicabile. Il responsabile della forma pensionistica complementare di cui al presente articolo è il direttore generale INPS.''

        7. Presso la Gestione separata ordinaria di cui al comma 1 è costituito uno speciale Fondo presso cui possono essere accantonate quote di indennità di fine mandato, ove il diritto all'indennità risulti da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto di lavoro.

        8. L'indennità di cui al comma 7, con esclusione della quota maturata nell'anno, è incrementata, su base composta, al 31 dicembre di ogni anno, con l'applicazione di un tasso costituito dall'1,5 per cento in misura fissa e dal 75 per cento dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertato dall'ISTAT, rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente.

        9. Ai fini della applicazione del tasso di rivalutazione di cui al comma 2 per frazioni di anno, l'incremento dell'indice ISTAT è quello risultante nel mese di cessazione del rapporto di lavoro rispetto a quello di dicembre dell'anno precedente. Le frazioni di mese uguali o superiori a quindici giorni si computano come mese intero.

        10. Entro il 31 marzo di ciascun anno l'INPS provvede a dare comunicazione al lavoratore dell'ammontare delle quote da esso accantonate e delle relative rivalutazioni.

        11. Sui redditi derivanti dalle rivalutazioni dell'indennità di fine mandato di cui al comma 8 è applicata l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dell'11 per cento.

        12. L'INPS applica l'imposta di cui al comma 11 sulle rivalutazioni maturate in ciascun anno. L'imposta è versata entro il 16 febbraio dell'anno successivo. L'imposta è imputata a riduzione del Fondo.

        13. Sull'indennità di fine mandato al lordo delle rivalutazioni già assoggettate all'imposta sostitutiva di cui al comma 11, l'INPS provvede a calcolare l'imposta in base all'aliquota media di tassazione dei cinque anni precedenti a quello in cui è maturato il diritto alla percezione.

        14. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e sentito l'INPS, con apposito decreto di natura non regolamentare stabilisce le modalità con cui consentire all'INPS l'espletamento degli obblighi di cui al comma 13».

        Conseguentemente:

        a) All'articolo 17, dopo le parole: «del presente capo» inserire le seguenti: «fatta eccezione per quanto previsto dall'articolo 16-bis, al cui onere si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 40-bis»;

        b) dopo l'articolo 40, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

(Riduzione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi delle banche e di altri enti e società finanziari)

        1. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, all'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 65, le parole: ''di 3,5 punti percentuali'' sono sostituite dalle seguenti: ''di 4,5 punti percentuali'';

            b) al comma 67, le parole: ''nei limiti del 96 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''nei limiti del 93 per cento''.

        2. All'articolo 6, comma 9, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: ''nella misura del 96 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''nella misura del 93 per cento''».