Proposta di modifica n. 1.52 al ddl S.2237 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 19/02/16

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Dopo il comma 10-octies, aggiungere il seguente:

        «10-nonies. In attesa dell'emanazione del decreto recante la disciplina per il reclutamento dei dirigenti scolastici, ai sensi dell'articolo 1, comma 217 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, al fine di garantire la continuità delle funzioni dirigenziali e di limitare il ricorso all'istituto della reggenza nelle istituzioni scolastiche, la validità delle graduatorie del concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione dell'università e ricerca del 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4 serie speciale – n. 56 del 3 luglio 2011, è prorogata ai fini dell'inclusione dei soggetti che abbiano partecipato con esito positivo al corso intensivo di formazione previsto dal decreto ministeriale n. 499 del 20 luglio 2015, indetto ai sensi dell'articolo 1, comma 88, della legge 13 luglio 2015, n. 107, al quale sono ammessi coloro che abbiano superato la prova preselettiva o almeno una prova d'esame e abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero abbiano un contenzioso in corso in relazione al concorso suddetto alla data di approvazione della legge 13 luglio 2015, n. 107. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma si provvede con le risorse strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».