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Proposta di modifica n. 10.13 al ddl S.2237 in riferimento all'articolo 10.
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testo emendamento del 19/02/16

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Dopo il comma 8-sexies, aggiungere i seguenti:

        «8-septies. Al comma 728 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante ''Disposizioni per la formulazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)'', le parole: ''la Regione siciliana e le regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta'' sono sostituite dalle seguenti: ''la Regione siciliana e la regione Friuli-Venezia Giulia'';

        8-octies. Al comma 734 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante ''Disposizioni per la formulazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016«'', le parole: ''Valle d'Aosta'' sono soppresse.

        8-novies. Il terzo periodo della lettera a) del comma 713 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante ''Disposizioni per la formulazione dei bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 201-6)'' è soppresso.

        8-decies. Dopo il comma 734 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante ''Disposizioni per la formulazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)'' è aggiunto il seguente: ''734-bis. Le regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano che esercitano in via esclusiva le funzioni in materia di finanza locale definiscono, per gli enti locali dei rispettivi territori, le modalità attuative del presente articolo, anche avuto riguardo ai meccanismi sanzionatori in caso di mancato raggiungimento del saldo e alle modalità di verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo, mediante l'esercizio delle competenze alle stesse attribuite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione''».