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Articolo aggiuntivo n. 1.0.1 al ddl S.2237 in riferimento all'articolo 1.
  • status: Precluso

testo emendamento del 22/02/16

sharingList();Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

        1. I contratti a tempo determinato degli enti territoriali delle regioni a statuto speciale, nei limiti già previsti dal comma 9-bis dell'articolo 4 del decreto-legge n. 101 del 2013, sono prorogati fino al 31 dicembre 2017. La proroga è finalizzata a consentire agli enti medesimi di provvedere alla loro stabilizzazione, previo rifacimento delle piante organiche, tenendo conto delle reali e attuali esigenze dell'ente, per l'espletamento di successivi concorsi interni. l soggetti non risultati idonei nell'ambito delle procedure concorsuali , affluiscono all'interno di elenchi redatti da un'apposita Agenzia del Lavoro, istituita dalle Regioni a statuto speciale in forma consortile per la fornitura professionale di manodopera a termine, ai soggetti soci, mediante "contratti di somministrazione di lavoro".

        469-ter. Possono rivestire la qualità di soci dell'Agenzia: la Regione, compresi gli enti sottoposti a vigilanza e tutela della stessa, gli-enti pubblici territoriali che, alla data di costituzione dell'Agenzia, abbiano ancora a proprio carico soggetti titolari di contratti di lavoro a tempo determinato, nonché altri enti, anche strumentali, della pubblica amministrazione statale».