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Proposta di modifica n. 11.56 al ddl C.1682 in riferimento all'articolo 11.

testo emendamento del 23/10/13

  Sostituirlo con il seguente:
  1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro per la pubblica amministrazione e semplificazione, sentite le associazioni imprenditoriali presenti nel Consiglio Economico e Sociale per le Politiche Ambientali (CESPA) e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, con decreto adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nomina apposita Commissione per verificare la conformità del SISTRI alle norme e finalità vigenti. La verifica avviene tramite operazioni di collaudo che devono concludersi entro novanta giorni lavorativi dalla data di costituzione della Commissione. La Commissione di collaudo si compone di tre membri, di cui uno scelto tra i dipendenti dell'Agenzia per l'Italia Digitale o della Consip s.p.a e uno tra professori universitari di comprovata competenza ed esperienza sulle prestazioni oggetto del collaudo ed uno designato dal CESPA. Ai relativi oneri si provvede nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 14-bis del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. Il collaudo è effettuato attivando una fase di prova sperimentale su un limitato numero di soggetti individuati di concerto con le Associazioni imprenditoriali presenti nel Consiglio Economico e Sociale per le Politiche Ambientali (CESPA) che comprenda l'intera filiera dei rifiuti speciali pericolosi.
  2. Sulla base delle risultanze della sperimentazione e dell'esito del collaudo, sentite le Associazioni imprenditoriali presenti nel Consiglio Economico e Sociale per le Politiche Ambientali (CESPA) e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, il Governo provvede alla attivazione o meno del Sistri o ad avviare soluzioni alternative della tracciabilità dei rifiuti speciali pericolosi.
  3. Fino all'attivazione del SISTRI o delle eventuali soluzioni alternative di cui al comma 2, l'operatività del SISTRI è sospesa unitamente ai versamenti previsti per la sua adesione da parte dei soggetti obbligati.