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Proposta di modifica n. 5.6017 al ddl S.2081 in riferimento all'articolo 5.
  • status: Precluso

testo emendamento del 25/02/16

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Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 5. - (Disposizioni in materia di figli) - 1. Al fine di garantire il superiore interesse del minore alla stabilità e alla continuità affettiva, i bambini nati alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere adottati dalla parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso nel caso in cui il minore sia figlio anche adottivo dell'altra parte dell'unione civile ai sensi dell'articolo 44, comma 1, lettera b), della legge 4 maggio 1983, n. 184».