Proposta di modifica n. 11.6022 al ddl S.2081 in riferimento all'articolo 11.
  • status: Precluso

testo emendamento del 25/02/16

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Sostituire il comma 2 con i seguenti:

        «2. Per l'individuazione dell'inizio della stabile convivenza trovano applicazione l'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, come modificato dal comma 2-bis del presente articolo, nonché l'articolo 33 del medesimo decreto n. 223; è fatta salva la diversa decorrenza dei rapporti patrimoniali di cui all'articolo 19, comma 3.

        2-bis. L'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 è sostituito dal seguente:

        "Articolo 4 - (Famiglia anagrafica) - 1. Agli effetti anagrafici per famiglia si intende un insieme di persone fisiche che coabitino in una medesima dimora abituale, sita nello stesso comune, e che siano legate da uno dei seguenti vincoli:

            a) matrimonio;

            b) unione civile;

            c) parentela;

            d) affinità;

            e) adozione;

            f) tutela o curatela o amministrazione di sostegno;

            g) altri legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, anche tra persone maggiorenni del medesimo sesso.

        2. Una famiglia anagrafica può essere costituita da una sola persona"».