presentato il 25/02/2016 in Assemblea del Senato da Enrico BUEMI (Aut(SVP-UV-PATT-UPT)-PSI) e altri e altri 1 cofirmatari ... [ apri ]
status: Precluso
testo emendamento del 25/02/16
Sostituire il comma 2 con i seguenti:
«2. Per l'individuazione dell'inizio della stabile convivenza trovano applicazione l'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, come modificato dal comma 2-bis del presente articolo, nonché l'articolo 33 del medesimo decreto n. 223; è fatta salva la diversa decorrenza dei rapporti patrimoniali di cui all'articolo 19, comma 3.
2-bis. L'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 è sostituito dal seguente:
"Articolo 4 - (Famiglia anagrafica) - 1. Agli effetti anagrafici per famiglia si intende un insieme di persone fisiche che coabitino in una medesima dimora abituale, sita nello stesso comune, e che siano legate da uno dei seguenti vincoli:
a) matrimonio;
b) unione civile;
c) parentela;
d) affinità;
e) adozione;
f) tutela o curatela o amministrazione di sostegno;
g) altri legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, anche tra persone maggiorenni del medesimo sesso.
2. Una famiglia anagrafica può essere costituita da una sola persona"».