Proposta di modifica n. 21.6075 al ddl S.2081 in riferimento all'articolo 21.
  • status: Precluso
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testo emendamento del 25/02/16

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Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

        «5-bis. All'articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, dopo il comma 1, inserire il seguente:

        "1-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche allo scioglimento dell'unione civile, redazione, modifica e scioglimento del contratto di convivenza, dei patti prematrimoniali nonché alla regolamentazione e modifica delle condizioni che regolano la responsabilità genitoriale dei figli minori nati da genitori non coniugati. Le parti che si trovino nella condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 e successive modificazioni, depositano agli avvocati dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con sottoscrizione autenticata dall'avvocato con documentazione allegata comprovante la veridicità di quanto dichiarato, da trasmettere, unitamente all'accordo di negoziazione assistita, al Pubblico Ministero presso il Tribunale competente come previsto dall'articolo 6 comma 2, che provvede all'emissione del decreto di liquidazione di cui agli articoli 82 e 130 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 contestualmente al rilascio dell'autorizzazione/nullaosta dell'accordo di negoziazione assistita"».