Vai alla nuova edizione di openparlamento openparlamento

Articolo aggiuntivo n. 22.0.100 al ddl S.2081 in riferimento all'articolo 22.
  • status: Precluso

testo emendamento del 25/02/16

sharingList();

Al comma 1, dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

        1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge n. 898 del 1970, e successive modificazioni, è premesso il seguente:

        "01. Prima del deposito di domanda di scioglimento del matrimonio le parti hanno facoltà di rivolgersi a un consulente familiare o a un mediatore familiare esercente l'atti vita in un consultorio pubblico o convenzionato scelto di comune accordo il quale, alla fine del percorso di conciliazione della durata di non meno di cinque incontri, se la conciliazione non riesce, attesta ai coniugi in forma scritta che gli stessi l 'hanno tentata. Se la conciliazione avviene, le parti sottoscrivono il relativo verbale.

        Il tentativo di cui al comma 1 è obbligatorio nel caso di cui al n. 2 letto b) dell'articolo 3 della legge n. 898 del 1970".

        2. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge n. 898 del 1970, e successive modificazioni, le parole: "esperito inutilmente il tentativo di conciliazione di cui al successivo articolo 4" sono sostituite dalle seguenti: "verificato il fallimento del tentativo di conciliazione già esperito, ovvero esperito egli stesso inutilmente il tentativo di conciliazione nei casi previsti dall'articolo 3 n. 898 del 1970, diversi da quello di cui al n. 21 lettera b)".

        3. Al comma 7 dell'articolo 4 della n. 898 del 1970 dopo le parole: "tentando di conciliarli" sono aggiunte le seguenti: "sempre che non sia già stato esperito il tentativo di conciliazione stragiudiziale".

        4. Al comma 7 dell'articolo 4 della legge n. 898 del 1970 è aggiunta la seguente frase: "se le parti non hanno effettuato il tentativo di conciliazione non essendosi accordati sulla scelta del consulente familiare o del mediatore familiare il Presidente lo indica d'ufficio disponendo un rinvio dell'udienza di almeno tre mesi".

        5. Al comma 8 dell'articolo 4 della legge n. 898 del 1970 dopo le parole: "Se la conciliazione non riesce" sono aggiunte le seguenti: "ovvero se risulta che il tentativo di conciliazione stragiudiziale già esperito ha dato esito negativo"».