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Proposta di modifica n. 14.17 al ddl C.3540 in riferimento all'articolo 14.

testo emendamento del 01/03/16

  Al comma 2, dopo la lettera n) inserire la seguente:
   n-bis) prevedere che, nei casi in cui l'astensione dalla prestazione professionale non sia possibile in quanto sussiste un obbligo di legge di ricevere l'atto ovvero l'esecuzione dell'operazione per sua natura non possa essere rinviata o l'astensione possa ostacolare le indagini, permanga l'obbligo di segnalazione nei casi in cui l'operazione è sospetta.