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Articolo aggiuntivo n. 3.01 ai ddl C.3317 , C.3345 in riferimento all'articolo 3.

testo emendamento del 02/03/16

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Istituzione del registro degli editori).

  1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituto il registro delle imprese operanti nel settore dell'editoria.
  2. Chiunque agisca, personalmente o tramite società, nel settore dell'informazione, è obbligato a segnalare tutte le partecipazioni societarie, dirette o indirette, delle quali è titolare.
  3. Il registro e gli aggiornamenti del medesimo sono pubblicati nel sito della Presidenza del Consiglio dei ministri.