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Proposta di modifica n. 46.22 al ddl S.2085 in riferimento all'articolo 46.
  • status: Ritirato

testo emendamento del 02/03/16

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Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

        «3. L'esercizio dell'attività professionale ordinistica, svolta in tutte le sue forme in cui essa può essere esercitata, viene riconosciuta ad ogni effetto di legge. Il professionista è tenuto a sottoscrivere tutti gli atti professionali e a prevedere il riconoscimento in modalità digitale con la verifica del ruolo e dei requisiti fiscali e contributivi.»